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Visualizzazione dei post da 2013

GUIDA COMPLETA ALLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

La questione della formazione dei lavoratori risulta estremamente complessa e articolata. Il riferimento a molteplici fonti rende difficoltosa la comprensione delle effettive richieste normative in merito agli obblighi di formazione. Ecco una guida che, a prima vista, sembra esaustiva e corretta: http://www.asso231.it/1/upload/linee_guida_in_materia_di_formazione_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev_2012_09_17.pdf

I° CORSO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI da 120 ore / Anno 2013

Il corso, organizzato ai sensi del d.lgs. 81/08 – titolo IV – modificato ed integrato dal d.lgs. 106/09 anno 2013,  della durata  di 120 ore si svolgerà a Venezia presso la Sede dell’Ordine, Isola del Tronchetto 14. Fondazione Architetti Venezia I° CORSO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI da 120 ore / Anno 2013 programma

Seminario a Pordenone

L'11 GENNAIO 2013, dalle 14.30 alle 18.30, terrò un seminario su LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL CANTIERE verifica del PSC e idoneità dei POS; riunioni di coordinamento. attività di sopralluogo e modalità di verifica e di redazione dei verbali di sopralluogo; provvedimenti del CSE e sospensiva lavori; linee guida posa dei solai. Seminari ENAIP

Prorogati i termini per la autocertificazione della valutazione dei rischi

Legge di stabilità 2013  Prorogati i termini per la autocertificazione della valutazione dei rischi    Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 212 - la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)' con la quale viene fissato al 30 giugno 2013 il termine del 31 dicembre 2012 previsto nell’art. 29, comma 5 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.     Si riporta il comma 5 dell'art. 29 così come modificato:  5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il