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Visualizzazione dei post da luglio, 2009

Lavoratori autonomi e impresa di fatto

Nei cantieri temporanei e mobili compaiono con un certa frequenza situazioni dove la trovano impiego "aggregazioni" di lavoratori autonomi che in forma associata partecipano alla realizzazione dell'opera. Si ritiene che tali condizioni presentino elementi di irregolarità rispetto alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro che distingue nettamente la figura del lavoratore da quella del lavoratore autonomo facendo ricadere le menzionate "aggregazioni" nella fattispecie dell' impresa di fatto . Il Dlgs 81/2008 definisce il lavoratore quale persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione [...]. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto , che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso 1 . Il lavoratore autonomo , invece,

Patente a punti per la sicurezza in edilizia

Stampa l'articolo Chiudi 24 Luglio 2009 Arriva la patente a punti sulla sicurezza in edilizia di Marco Bellinazzo Una patente a punti per le imprese "sicure" che garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici. Tra le novità del correttivo al Testo unico sulla sicurezza del lavoro che sarà al vaglio del Consiglio dei ministri della prossima settimana (con ogni probabilità il 31 luglio), questa si annuncia come una delle più significative, soprattutto per "illustrare" la filosofia seguita dal governo Berlusconi nel rimettere mano al decreto legislativo 81/08 varato alla fine della scorsa legislatura. In una prima fase, la patente – nell'ambito del più generale sistema di qualificazione e di benefici per imprese e lavoratori autonomi "virtuosi" disciplinato dall'articolo 27 – sarà rilasciata solo alle aziende edili. Ma come suggerito dalle parti sociali, se il meccanismo si dimostrerà efficace potrà

MODIFICHE AL TITOLO IV DEL DLGS 81/2008. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE NELLA NOMINA DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA. NUOVI COMPITI DEL COORDINATORE PER L

La LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008) ha introdotto delle importanti modifiche al Titolo IV del Dlgs 81/2008. Nello specifico l'art. 90, comma 11, è stato sostituito come segue: «11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»; Questo significa che in presenza di più imprese , ma con lavori privati non soggetti a permesso di costruire o comunque di importo inferiore a 100.000 euro , non risulta necessaria la nomina del coordinatore per la progettazione (CP), mentre le medesime funzioni saranno svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL). Un'ulteriore modifica a