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MODIFICHE AL TITOLO IV DEL DLGS 81/2008. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE NELLA NOMINA DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA. NUOVI COMPITI DEL COORDINATORE PER L

La LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008) ha introdotto delle importanti modifiche al Titolo IV del Dlgs 81/2008.

Nello specifico l'art. 90, comma 11, è stato sostituito come segue:


«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;


Questo significa che in presenza di più imprese, ma con lavori privati non soggetti a permesso di costruire o comunque di importo inferiore a 100.000 euro, non risulta necessaria la nomina del coordinatore per la progettazione (CP), mentre le medesime funzioni saranno svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL).


Un'ulteriore modifica all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) aggiunge il seguente:

«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».1

che richiede al coordinatore per la progettazione di coordinare, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, l'attuazione dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Testo Unico.


Le modifiche sono state introdotte a causa di una procedura di infrazione che ha condannato l'Italia ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi2 .


La medesima direttiva impone al coordinatore per la sicurezza3 il coordinamento nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell'opera, delle attività di applicazione dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute4.






  1. "Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".
  2. Articolo 3
    Coordinatori - Piano di sicurezza e di salute - Notifica preliminare
    1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese.

  3. Articolo 5
    Progettazione dell'opera: compiti dei coordinatori
    Durante la progettazione dell'opera il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1:
    a) coordinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4;
  4. Articolo 4
    Progettazione dell'opera: principi generali
    Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell'opera, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE sono presi in considerazione dal responsabile dei lavori e, se del caso, dal committente, in particolare:
    - al momento delle scelte architettoniche, tecniche e/o organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente,
    - all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
    È parimenti preso in considerazione, ogniqualvolta ciò risulti necessario, ogni piano di sicurezza e di salute e ogni fascicolo elaborati conformemente all'articolo 5, lettere b) e c) o adeguati conformemente all'articolo 6, lettera c).

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