Nei cantieri temporanei e mobili compaiono con un certa frequenza situazioni dove la trovano impiego "aggregazioni" di lavoratori autonomi che in forma associata partecipano alla realizzazione dell'opera.
Si ritiene che tali condizioni presentino elementi di irregolarità rispetto alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro che distingue nettamente la figura del lavoratore da quella del lavoratore autonomo facendo ricadere le menzionate "aggregazioni" nella fattispecie dell'impresa di fatto.
Il Dlgs 81/2008 definisce il lavoratore quale persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione [...]. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso1 .
Il lavoratore autonomo, invece, è definito quale persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione2 .
L'aggregazione di più lavoratori autonomi, nella gran parte dei casi, vede decadere il requisito dell'assenza del vincolo di subordinazione, dato che i diversi componenti operano nell'ambito di un'organizzazione fondata su rapporti di dipendenza reciproca se non addirittura gerarchica. In queste condizioni l'associazione tra lavoratori autonomi (non più tali) si identifica quale impresa di fatto. Ne consegue che tutti gli obblighi previsti per i datori di lavoro dovrebbero trovare adempimento anche in tali contesti (VDR, POS, nomina RSPP, personale addetto alla gestione delle emergenze, soveveglianza sanitaria, informazione/formazione, DPI, attrezzature, ecc.).
Il termini di responsabilità, si ritiene che il committente, al momento della scelta delle imprese deva valutare attentamente l'idoneità tecnico professionale delle stesse. Tale valutazione deve tenere conto del possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera3, requisiti che non trovano corrispondenza nelle associazioni tra c.d. lavoratori autonomi come descritte poc'anzi.
In questo senso non sembra percorribile nemmeno l'individuazione di tali aggregazioni in termini di associazione temporanea d'impresa (ATI). L'ATI, meglio definita all'art. 37 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) quale raggruppamento temporaneo di imprese non costituisce un’impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio.
Tali forme di collaborazione rinvengono le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica avanzata.
La riunione di imprese non ha quindi soggettività giuridica unitaria4: ciascuna impresa, pur operando all’interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità e ciò non consente alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico.
Il rapporto di mandato (tra imprese mandanti e mandataria) non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia anche ai fini dell'applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ritiene che tali condizioni presentino elementi di irregolarità rispetto alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro che distingue nettamente la figura del lavoratore da quella del lavoratore autonomo facendo ricadere le menzionate "aggregazioni" nella fattispecie dell'impresa di fatto.
Il Dlgs 81/2008 definisce il lavoratore quale persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione [...]. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso1 .
Il lavoratore autonomo, invece, è definito quale persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione2 .
L'aggregazione di più lavoratori autonomi, nella gran parte dei casi, vede decadere il requisito dell'assenza del vincolo di subordinazione, dato che i diversi componenti operano nell'ambito di un'organizzazione fondata su rapporti di dipendenza reciproca se non addirittura gerarchica. In queste condizioni l'associazione tra lavoratori autonomi (non più tali) si identifica quale impresa di fatto. Ne consegue che tutti gli obblighi previsti per i datori di lavoro dovrebbero trovare adempimento anche in tali contesti (VDR, POS, nomina RSPP, personale addetto alla gestione delle emergenze, soveveglianza sanitaria, informazione/formazione, DPI, attrezzature, ecc.).
Il termini di responsabilità, si ritiene che il committente, al momento della scelta delle imprese deva valutare attentamente l'idoneità tecnico professionale delle stesse. Tale valutazione deve tenere conto del possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera3, requisiti che non trovano corrispondenza nelle associazioni tra c.d. lavoratori autonomi come descritte poc'anzi.
In questo senso non sembra percorribile nemmeno l'individuazione di tali aggregazioni in termini di associazione temporanea d'impresa (ATI). L'ATI, meglio definita all'art. 37 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) quale raggruppamento temporaneo di imprese non costituisce un’impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio.
Tali forme di collaborazione rinvengono le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica avanzata.
La riunione di imprese non ha quindi soggettività giuridica unitaria4: ciascuna impresa, pur operando all’interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità e ciò non consente alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico.
Il rapporto di mandato (tra imprese mandanti e mandataria) non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia anche ai fini dell'applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
- Dlgs 81/2008. Articolo 2. Definizioni. Comma 1, lettera a).
- Dlgs 81/2008. Articolo 89. Definizioni. Comma 1, lettera d).
- Dlgs 81/2008. Articolo 89. Definizioni. Comma 1, lettera l).
- L’associazione temporanea di imprese non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo ente (mancando di regola qualunque organizzazione o associazione comune), ma si basa essenzialmente sul conferimento a una delle imprese (denominata capogruppo) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché della rappresentanza di fronte alla stazione appaltante (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 1987, n. 246).
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