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Visualizzazione dei post da 2014

La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri

La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di G.Porreca. Tribunale di Como Sezione Penale - Sentenza n. 270 del 26 febbraio 2014 (udienza 12/02/2014) - Giudice Monocratico Vittorio Anghileri. Commento a cura di Gerardo Porreca. E una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbli

Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 ( * ) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute» Nel procedimento C 224/09, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Bolzano con decisione 2 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2009, nel procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. J. J. Kasel (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Levits e M. Safjan, giudici, avvocato generale: sig. J. Mazák cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2010, considerate le osservazioni pre

Convegno a Pordenone: Manutenzione: Onere o Risorsa?

MODELLO SEMPLIFICATO REDAZIONE PSC

Modello semplificato per la redazione del PSC (Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto) PIANO DI SICUREZZA E   COORDINAMENTO MODELLO SEMPLIFICATO 0 00/00/0000 PRIMA EMISSIONE CSP REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (2.1.1) * Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,   conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP