Con l’entrata in vigore del Dlgs 81/2008, in base all’art. 131/5, le
autorizzazioni ministeriali rilasciate ai fini della costruzione e dell’impiego
dei ponteggi metallici hanno acquisito validità temporale decennale.
Le autorizzazioni rilasciate precedentemente al 2008 perdono di efficacia il 14 maggio 2018.
Le autorizzazioni rilasciate precedentemente al 2008 perdono di efficacia il 14 maggio 2018.
I produttori di ponteggi metallici intenzionati a rinnovare le
autorizzazioni già acquisite dovranno presentare istanza entro il 15 giugno
2018, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.
Al fine di chiarire le modalità di rinnovo delle autorizzazioni la Direzione
Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del MLPS ha
costituito un gruppo di lavoro le cui risultanze chiariranno quali dovranno
essere i requisiti di verifica dell’adeguatezza delle autorizzazioni
attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico.
Si vengono a creare, per le autorizzazioni ministeriali rilasciate
precedentemente al 2008, le seguenti condizioni:
- autorizzazioni ministeriali scadute
- autorizzazioni ministeriali scadute per le quali è stato chiesto il rinnovo entro il 14 giugno 2018 e temporaneamente valide
- autorizzazioni ministeriali scadute per le quali è stato chiesto il rinnovo entro il 14 giugno 2018 la cui efficacia sarà confermata sulla base delle indicazioni formulate dall'apposito Gruppo di lavoro
In ogni caso, la Circolare n.
29/2010 del 27/08/2010 della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali del MLPS chiarisce che l’impresa utilizzatrice
potrà impiegare i ponteggi anche dopo
la cessazione della
validità
decennale dell’autorizzazione medesima e che
l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare
dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale.
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