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Quesito su PSC e VDR

Buongiorno Arch. Bortolato,

sto frequentando il corso di aggiornamento per coordinatori...

Nella lezione da Lei tenuta mi è parso di capire, seguendo le Sue esposizioni, che nella elaborazione del PSC non serve analizzare tutti i rischi prevedibili in cantiere, compresi quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, ma solo i rischi interferenziali e quelli riconducibili, per esempio, alla caduta dall’alto, al crollo nelle demolizioni, etc.

In tal senso sembra esprimersi la norma leggendo il punto 2.2.3. dell’ allegato XV del D.Lgs. 81/08 smi.

Sono però forviato sia dalla lettura del punto 2.1.2. lett. c) sempre dell’ allegato XV, che recita testualmente “ 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: … c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze”, sia dalla diversa opinione espressa sul punto da un altro insegnante del corso.

Ora sto elaborando un PSC e, nel dubbio, non so quale strada intraprendere.

Mi potrebbe fare un poco di chiarezza? Gliene sarei molto grato.

Cordialmente.


RISPOSTA

Il PSC vuole una VALUTAZIONE dei rischi (2.2.1. lett. c).

L’Allegato XV ritorna a parlare di ANALISI dei rischi al punto 2.2.3., chiaramente sbagliando il contesto, infatti la norma fa riferimento, in quel punto, alle sole LAVORAZIONI, mentre, quando parla “analisi dei rischi” ricomprende l’area di cantiere, l’organizzazione del cantiere ed infine le lavorazioni.

Dato che analizzare il rischio e valutare il rischio costituiscono due processi diversi, bisogna capire se il legislatore voleva effettivamente distinguere i due ambiti. In realtà, la mia opinione è che l’estensore dell’Allegato XV ha usato i due termini come sinonimi.

Allo stesso modo, ha confuso l’inserimento della fatidica frase “ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa” inserendola nel punto 2.2.3. anziché nel 2.2.1. lett. c).

Il mio parere è il seguente. Si devono valutare sempre (almeno) i seguenti rischi:

(2.2.1.)

  • traffico in prossimità del cantiere
  • annegamento
  • rischi trasmessi all’esterno del cantiere

(2.2.3.)

  • rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
  • rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  • rischio di caduta dall'alto;
  • rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
  • rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
  • rischio di elettrocuzione;
  • rischio rumore;
  • rischio dall'uso di sostanze chimiche.

  • Rischi dovuti ad interferenze tra lavorazioni

L’elenco dei rischi desunto dall’Allegato XV, come si può ben vedere, comprende elementi di carattere generale che difficilmente può essere ricondotto alle singole lavorazioni (si pensi al rischio di investimento da veicoli circolanti in cantiere). In questo senso deve essere intesa la VDR, quale strumento in grado di individuare, analizzare e valutare i rischi concreti del cantiere in un ambito generale qual è quello del PSC. È a questo punto che diviene possibile considerare l’esclusione dei rischi propri dell’attività dell’impresa, come non considerazione di tutti quei rischi che possiamo considerare “extra-contrattuali” e perciò indipendenti dagli obiettivi di sicurezza pretesi dal Coordinatore per la Progettazione.

Infatti, il PSC, come parte del contratto (art. 100, comma 2) non ha lo scopo di fornire clausole che trovano ampia precisazione nelle fonti legislative, ma quello di definire forma e contenuto della prestazione richiesta alle imprese ai fini di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tali prescrizioni, inoltre, devono essere correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione (art. 100, comma 1).

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