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Il Sole 24 Ore
7 Aprile 2008
Sicurezza sul lavoro: il Testo unico fa poche eccezioni
di Mauro Parisi
Anche per i volontari arrivano i nuovi obblighi di sicurezza. Una rivoluzione che si calcola coinvolgerà oltre 20mila associazioni di volontariato e, stando ai dati ufficiali, quasi un milione di soggetti impegnati in modo spontaneo e gratuito in attività solidaristiche e senza fini di lucro. Dall'entrata in vigore del Testo unico dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, anche i volontari rientreranno nella definizione di «lavoratore» contenuta nel decreto attuativo alla legge 123 del 2007 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.Il riassetto della disciplina – in precedenza accordata di massima solo ai lavoratori subordinati, ai soci di cooperativa e di società e ai tirocinanti – coinvolgerà, anche gli associati in partecipazione e, in parte, i collaboratori familiari. Poche le situazioni di lavoro escluse dall'ambito di operatività del nuovo Testo unico, destinato a tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, subordinata o autonoma, svolgono un'attività lavorativa presso l'organizzazione del datore di lavoro, privato o pubblico, con o senza retribuzione. Compreso il caso degli stagisti. Associazioni di volontariato Un'«apertura» che va nella direzione di tutelare indifferentemente ogni fattispecie di lavoro comunque denominata. Tanta attenzione all'uniformità dei presidi accordati rischia di cogliere in contropiede le realtà organizzative meno, o per nulla, preparate a confrontarsi in termini di prevenzione e valutazione dei pericoli per la salute e sicurezza di chi lavora. Le associazioni di volontariato, in crescita esponenziale in questi ultimi anni, avranno così solo tre mesi dall'entrata in vigore del Testo unico per elaborare e dotarsi di un documento di valutazione dei rischi. Tra le organizzazioni interessate non solo quelle che si occupano di sanità, di assistenza sociale, ricreative, sportive e impegnate nel settore ambientale, ma anche le realtà in cui trovano spazio i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile e quelli che effettuano il servizio civile.Rapporti tutelati Tra i pochi rapporti di lavoro esclusi espressamente dall'ambito di applicazione del decreto attuativo vi sono gli addetti ai servizi domestici e familiari. Dopodiché, parendo dubbio che possano essere escluse dalle garanzie della disciplina pure alcune marginali forme di lavoro gratuito non richiamate, più che vere limitazioni, la legge si preoccupa di individuare gli adattamenti della disciplina a seconda dei settori e della tipologia di rischio che vi rilevano. Le cautele ad applicazioni immediate vanno soprattutto a particolari settori pubblici, quali le Forze armate e la Polizia, ma anche ad ambiti e attività destinati per finalità istituzionali di università e scuole, archivi, biblioteche e musei. Allo stesso modo il discorso vale per i trasporti aerei e marittimi, come per le attività lavorative a bordo delle navi e in ambito portuale. Per tali ambiti, anziché una applicazione incondizionata del Testo unico, nell'attesa dei decreti che individueranno le particolari esigenze di settore, rimarranno salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, Dlgs 626/94.Datori di lavoro Il passaggio a forme di tutela della posizione sostanziale del lavoratore ha creato la necessità di riconsiderare in chiave altrettanto sostanziale anche la figura del datore di lavoro, oggi non più concepibile nel senso tradizionale della controparte di un lavoratore dipendente che opera all'interno della sua azienda, ma piuttosto nel senso più ampio di chi ha la responsabilità dell'organizzazione dell'unità in cui chi lavora opera. Anche se una simile definizione di «datore di lavoro» era già riscontrabile nella precedente normativa quadro, oggi assume un significato nuovo, dovendo essere riferita al fine dell'attribuzione di medesime posizioni di responsabilità e garanzia anche a committenti, a soggetti meri utilizzatori di lavoratori e a imprese associanti. In questo modo, vengono a prevalere gli obblighi di prevenzione e di garanzie di coloro che impiegano i lavoratori somministrati o quelli distaccati, rispetto a quelli dei formali datori di lavoro di questi ultimi.7 Aprile 2008

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