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Sicurezza sul lavoro e protezione civile


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 aprile 2011
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato  ed  integrato  dal
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in  materia  di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro. (11A09513) 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               della tutela delle condizioni di lavoro 
             del Ministero del lavoro e delle politiche 
 
                                  e 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
               della prevenzione e della comunicazione 
                     del Ministero della salute 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
                                  e 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 2 del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3  agosto
2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che  prevede
l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle  norme  ivi
contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge  8
novembre 1991, n. 381, delle  organizzazioni  di  volontariato  della
protezione  civile,  ivi  compresi  i  volontari  della  Croce  Rossa
Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico  e  dei
volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle  particolari  modalita'
di svolgimento delle rispettive attivita'; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante  «Disciplina  delle
cooperative sociali»; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225,  recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale  della  protezione  civile»  ed,  in  particolare,
l'art. 18; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  n.
15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  dell'8  febbraio
2001, n. 194, recante «Nuova disciplina  della  partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Ritenuto di dover provvedere  all'applicazione  delle  disposizioni
del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali  di  cui
alla  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  alle   organizzazioni   di
volontariato della protezione civile,  compresi  i  gruppi  comunali,
nonche' ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale
soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco; 
  Tenuto conto  delle  particolari  modalita'  di  svolgimento  delle
rispettive attivita'; 
  Ritenuto, altresi', di dover assicurare la tutela  della  salute  e
della sicurezza ai lavoratori, ai  soci  lavoratori  e  ai  volontari
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
ai volontari  aderenti  alle  organizzazioni  di  volontariato  della
protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonche'  ai  volontari
della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e
speleologico e ai volontari dei vigili del  fuoco,  uniformemente  su
tutto il territorio nazionale; 
  Ravvisata la necessita' di coniugare la tutela della salute e della
sicurezza dei volontari della protezione civile con il  perseguimento
degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio  nazionale
della protezione civile, ossia la tutela dell'integrita' della  vita,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi  o  da  altri
eventi calamitosi; 
  Considerato che le organizzazioni di volontariato della  protezione
civile, ai sensi dell'art.  1  l  della  sopra  richiamata  legge  24
febbraio  1992,  n.  225,  sono  strutture  operative  nazionali  del
Servizio nazionale della protezione civile; 
  Sentita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e
sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al  presente
decreto, si intende per: 
  a) «organizzazione di volontariato della protezione  civile»:  ogni
organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi  i
gruppi comunali e intercomunali di protezione civile,  che  svolge  o
promuove, avvalendosi prevalentemente  delle  prestazioni  personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita'  di  previsione,
prevenzione e soccorso in vista o  in  occasione  di  eventi  di  cui
all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  ivi  comprese  le
attivita' di cui alla legge 21 novembre  2000,  n.  353,  e  all'art.
5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito
con modificazioni dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,  nonche'
attivita' di formazione e addestramento, nelle stesse materie; 
  b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale  trasferire
conoscenze e procedure utili all'acquisizione di  competenze  per  lo
svolgimento    in    sicurezza     delle     attivita'     operative,
all'identificazione e alla eliminazione,  o,  ove  impossibile,  alla
riduzione e alla gestione dei rischi; 
  c)  «informazione»:  complesso  di  attivita'  dirette  a   fornire
conoscenze  utili  all'identificazione,  alla  eliminazione,  o,  ove
impossibile,  alla  riduzione  e  alla  gestione  dei  rischi   nello
svolgimento delle attivita' operative; 
  d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far apprendere
l'uso corretto  di  attrezzature,  macchine,  impianti,  dispositivi,
anche di protezione individuale, nonche' le misure e le procedure  di
intervento; 
  e)  «controllo  sanitario»:  insieme  degli   accertamenti   medici
basilari individuati anche da disposizioni delle regioni  e  province
autonome, emanate specificatamente per il  volontariato  oggetto  del
presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle  condizioni  di
salute,  quale  misura  generale  di  prevenzione  nell'ambito  delle
attivita' di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo
quanto specificato al successivo art. 5 in  materia  di  sorveglianza
sanitaria. 
 
        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di  cui  al
decreto legislativo n. 81/2008 sono  applicate  tenendo  conto  delle
particolari esigenze che caratterizzano le attivita' e gli interventi
svolti dai volontari della protezione  civile,  dai  volontari  della
Croce  Rossa  Italiana  e  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e
speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali: 
  a)  necessita'  di  intervento  immediato  anche  in   assenza   di
preliminare pianificazione; 
  b) organizzazione  di  uomini,  mezzi  e  logistica,  improntata  a
carattere di immediatezza operativa; 
  c) imprevedibilita' e indeterminatezza del contesto  degli  scenari
emergenziali nei  quali  il  volontario  viene  chiamato  ad  operare
tempestivamente e  conseguente  impossibilita'  pratica  di  valutare
tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli  28  e
29 del decreto legislativo n. 81/2008; 
  d) necessita' di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali,
alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte  da  operare
in materia di prevenzione e protezione, pur osservando  ed  adottando
sostanziali e concreti criteri operativi in  grado  di  garantire  la
tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte. 
  2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non  puo'
comportare, l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di
protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art.  5-bis,
comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro
di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei  riguardi
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni  che
si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e  alle  attivita'
che sono realizzate da persone con disabilita'. 
 
        
      
                               Art. 3 
 
 
              Disposizioni relative alle organizzazioni 
               di volontariato della protezione civile 
 
  1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni  di
volontariato  della  protezione   civile,   di   seguito   denominate
organizzazioni, come definite all'art. 1,  nel  rispetto  delle  loro
caratteristiche strutturali, organizzative e  funzionali  preordinate
alle attivita' e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225 e  alla  legge  21  novembre  2000,  n.  353  e
all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343,
convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  2. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto,  il  volontario
della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al
lavoratore esclusivamente per le attivita'  specificate  all'art.  4,
commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre  persone,  presenti  nelle
sedi delle  organizzazioni  nonche'  sui  luoghi  di  intervento,  di
formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle  sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua  formazione,  informazione
alle istruzioni operative, alle procedure,  alle  attrezzature  e  ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione. 
  3. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,  il  legale
rappresentante delle organizzazioni e'  tenuto  all'osservanza  degli
obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui  sussistano
rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale. 
 
        
      
                               Art. 4 
 
 
Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile 
 
  1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente  nell'ambito
degli scenari di  rischio  di  protezione  civile  individuati  dalle
autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti,  riceva
formazione, informazione e addestramento, nonche' sia  sottoposto  al
controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi
regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, fatto salvo  quanto  specificato  al  successivo
art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il  controllo  sanitario
potra' essere  assicurato  dalle  componenti  mediche  interne  delle
organizzazioni,   ove   presenti,   ovvero   mediante   accordi   tra
organizzazioni,  ovvero  dalle  strutture  del   Servizio   sanitario
nazionale pubbliche o private accreditate. 
  2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito
degli scenari di  rischio  di  protezione  civile  individuati  dalle
autorita' competenti e sulla base dei  compiti  da  lui  svolti,  sia
dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei
per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato
al  loro  uso  conformemente   alle   indicazioni   specificate   dal
fabbricante. 
  3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime
si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione,
di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non
sono considerati luoghi di lavoro. 
 
        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente  decreto,
la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del  soccorso  alpino  e
speleologico  individuano  i  propri   volontari   che,   nell'ambito
dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li  espongono  ai
fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura
superiore alle soglie previste e negli  altri  casi  contemplati  nel
medesimo  decreto,  affinche'  siano   sottoposti   alla   necessaria
sorveglianza sanitaria. 
  2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e  nella  Regione
autonoma Valle d'Aosta l'individuazione  dei  volontari  appartenenti
alle organizzazioni di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  organismi
equivalenti alla Croce Rossa  Italiana  ed  al  Corpo  nazionale  del
soccorso alpino e speleologico e  dei  Corpi  dei  vigili  del  fuoco
volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
e della componente volontaria del Corpo  valdostano  dei  vigili  del
fuoco, avviene a cura delle  autorita'  competenti  della  protezione
civile, che stabiliscono altresi' le  modalita'  di  valutazione  del
rischio dei volontari ai fini di attuare  la  eventuale  sorveglianza
sanitaria. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano definiscono d'intesa le modalita' dello svolgimento  delle
attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art.  41  del  decreto
legislativo n.  81/2008  compatibili  con  le  effettive  particolari
esigenze  connesse  al  servizio  espletato,   anche   ricorrendo   a
convenzioni con le organizzazioni di cui all'art.  2,  comma  1,  che
dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di  medici  muniti  dei
requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  81/2008,
nonche' le forme organizzative per assicurare, con  oneri  a  proprio
carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008. 
 
        
      
                               Art. 6 
 
Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al  Corpo  nazionale
  del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del  fioco
  delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  della  Regione
  autonoma Valle d'Aosta. 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art.  7,
si  applicano  anche  al  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino   e
speleologico,  alle  componenti  volontaristiche  della  Croce  Rossa
Italiana nonche' agli organismi equivalenti esistenti  nella  regione
Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed  ai
Corpi dei vigili  del  fuoco  volontari  dei  comuni  delle  medesime
province autonome e alla componente volontaria del  Corpo  valdostano
dei vigili del fuoco. 
  2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi
comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilita' e
sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende  una  articolazione
di compiti e responsabilita',  a  livello  centrale  e  territoriale,
conforme al principio di effettivita' di cui all'art. 299 del decreto
legislativo n. 81/2008. 
  3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale  dei
vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni  previste  per
il personale permanente del medesimo corpo. 
 
        
      
                               Art. 7 
 
 
           Disposizioni relative alle cooperative sociali 
 
  l . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro  di
cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti  del
lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative  sociali  di  cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la  propria  attivita'
al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente
presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attivita' di cui all'art.
1, lettere a) e b), della legge 8  novembre  1991,  n.  381.  Ove  il
lavoratore o  il  socio  lavoratore  svolga  la  propria  prestazione
nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro,  questi
e' tenuto a fornire al lavoratore  o  al  socio  lavoratore  adeguate
informazioni sui rischi specifici esistenti  negli  ambienti  in  cui
egli e' chiamato ad operare  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. 
  2. Ove le attivita' di cui al  comma  precedente  siano  svolte  da
soggetti  che  abbiano  una  riduzione  della  capacita'   lavorativa
superiore al 79%  o  minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla  terza
categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  o  a  lavoratori  con  handicap
intellettivo e psichico, le attivita' di formazione,  informazione  e
addestramento sono programmate e realizzate  compatibilmente  con  il
loro stato soggettivo. 
  3. Le cooperative sociali di cui alla legge  8  novembre  1991,  n.
381, assicurano che i volontari ricevano formazione,  informazione  e
addestramento in relazione alle attivita' loro richieste. 
 
        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui
all'art. 4, comma  1,  le  attivita'  di  cui  abbia  beneficiato  il
volontariato, compatibilmente con gli scenari  di  rischio  ove  gia'
individuati dalle autorita' competenti, anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  decorsi  180
giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 13 aprile 2011 
 
                 Il direttore generale della tutela 
                     delle condizioni di lavoro 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
                            Mastropietro 
 
                      Il Capo del dipartimento 
               della prevenzione e della comunicazione 
                     del Ministero della salute 
                               Oleari 
 
          Il Capo del dipartimento della protezione civile 
                              Gabrielli 
 
           Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, 
             del soccorso pubblico e della difesa civile 
                     del Ministero dell'interno 
                               Tronca 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.307 

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