L’interpello n. 7/2016 del 12 maggio 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del D.Lgs. n. 81/2008” proposto dallaFederazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), risponde sulla corretta interpretazione da dare al comma 6-bis del sopracitato art. 100 del D.Lgs. 81/08 riguardo gli obblighi del datore di lavoro in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In particolare Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha chiesto di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “possano assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Il quesito evidentemente è generalizzabile, ossia si può estendere a tutti i casi in cui il Committente è tenuto a verificare la formazione dei lavoratori dell’appaltatore, in assenza di una specifica normazione in merito alla formazione da verificare (si pensi ad esempio ai lavori in “spazi confinati”).
Per dare una risposta alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), laCommissione Interpelli, innanzitutto sottolinea che:
- l’art. 100, co 6-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.;
- l’art. 97, co 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”;
- l’art. 90, co 9, del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto.
Sulla base di tali premesse, la Commissione ha risposto che, in relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.
Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
In particolare Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha chiesto di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “possano assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Il quesito evidentemente è generalizzabile, ossia si può estendere a tutti i casi in cui il Committente è tenuto a verificare la formazione dei lavoratori dell’appaltatore, in assenza di una specifica normazione in merito alla formazione da verificare (si pensi ad esempio ai lavori in “spazi confinati”).
Per dare una risposta alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), laCommissione Interpelli, innanzitutto sottolinea che:
- l’art. 100, co 6-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.;
- l’art. 97, co 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”;
- l’art. 90, co 9, del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto.
Sulla base di tali premesse, la Commissione ha risposto che, in relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.
Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
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