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Disegno di legge Semplificazioni


Disegno di legge Semplificazioni
NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)
(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)
(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
[...]
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA
[...]
CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY
[...]
CAPO V
AMBIENTE
[...]
CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
[...]
CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
[...]
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 1
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.”.
Art. 2
(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)
1. All’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo: Fino all’entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012.”.
Art. 3
(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio”;
b) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”.
c) all’articolo 29,
1) ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,”;
2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.
6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.
2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
3. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)
1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento”, sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.”.
3. All’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi.”.
4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Art. 5
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 54 è abrogato;
b) all’articolo 56:
1. il primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”;
2. al secondo comma, l’alinea è sostituita dalla seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:”;
3. dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
3. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: “Art. 67 (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio) 1. In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all’organo di vigilanza competente per territorio.
4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”
4. All’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
5. All’articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
6. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
7. All’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
Art. 6
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
1. All’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente:
”11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.”

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