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Ordigni bellici


“Legge 1 ottobre 2012, n. 177
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici
(G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012)
(il n. 177 ha sostituito il n. 178 con avviso di rettifica G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012)”


LEGGE 1 ottobre 2012 , n. 178
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la
bonifica degli ordigni bellici. (G.U. N. 244 del 18 Ottobre 2012


LEGGE 1 ottobre 2012 , n. 178
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la
bonifica degli ordigni bellici. (G.U. N. 244 del 18 Ottobre 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come
definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attivita' di
scavo»;
b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in relazione al piano operativo di
sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio
dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei
cantieri e' eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la
progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il
cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica preventiva e sistematica
e' svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita' militare competente per territorio
in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione
geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante misure di sorveglianza
dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute»;
c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le
seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo,»;
d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91,
l'impresa in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee
attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla
bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero
della difesa. L'idoneita' dell'impresa e' verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e,
successivamente, a scadenze biennali»;
e) all'allegato XI, dopo il punto 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo»;
f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo».
2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una
proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri
della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle
imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonche' per le successive verifiche biennali. Ai
componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del
presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto
del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di
entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle
medesime disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3222):
Presentato dall'on. Moffa il 16 febbraio 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'8 marzo
2010 con pareri delle Commissioni I, IV, V, VIII, X e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII , in sede referente, l'11, 27 maggio; 1° luglio; 9, 23 e
30 novembre 2010; 16 maggio 2011.
Esaminato in Aula il 6 settembre 2011 ed approvato, in un Testo Unificato con l'atto n. 3481 (on.
Farina Coscioni ed altri) il 7 settembre 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2892):
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 settembre 2011 con pareri delle
Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 27 settembre; 11, 12 e 19 ottobre 2011; 17
aprile 2012.
Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed approvato il 12 settembre 2012.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e
quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei
o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da
attivita' di scavo.".
Il testo dell'articolo 91 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione)
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono
definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio
1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali
lavori successivi sull'opera.
2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza
redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla
presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei cantieri e`
eseguita dal coordinatore per la progettazione.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito
nel quale e' collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica preventiva
e sistematica e' svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita' militare competente per
territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione
geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante misure di sorveglianza dei
competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute;".
Il testo dell'articolo 100, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento)
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita'
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo, nonche'
la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita'
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono
definiti all'allegato XV.".
Il testo dell'articolo 104 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 104 (Modalita' attuative di particolari obblighi)
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi,
l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di
riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia
prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli
ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso
medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del
medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la
loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno
una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti
alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il
committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18,
comma 1, lettera b).
4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa
in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e
personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica sistematica
e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita'
dell'impresa e` verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze
biennali.".
Il testo dell'Allegato XI al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori )
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento
a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle
condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo.".
Il testo dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili)
(Omissis).
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita' dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell'attivita' dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.".
Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 (Bonifica dei campi
minati), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1946, n. 119.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

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